Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 31/01/2005 n. 7

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera

a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo

articolo 1-bis.

Art. 8. - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato (previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) Allegato 2-bis (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. l.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00». Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro Titolo II - Pubblica sicurezza

4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635) 115,00

5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo

22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale .. 168,00

6 1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità 539.200,00

7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n.

635): tassa di rilascio e per il rinnovo:

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini... 404,00

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati 270,00

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi 81,00

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose.... 81,00

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi 202,00

TITOLO III - Pesca

8 1. Licenza per la pesca professionale marittima 404,00 (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita

TITOLO IV - Proprietà industriale e intellettuale

9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico 54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e | tavole di disegno:

1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine 67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine 101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine 236,00

4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine 472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine 809,00

c) per mantenere in vita il brevetto: primo anno 17,00 secondo anno 34,00 terzo anno 40,00 quarto anno 47,00 quinto anno 61,00 sesto anno 88,00 settimo anno 121,00 ottavo anno 168,00 nono anno 202,00 decimo anno 236,00 undicesimo anno 337,00 dodicesimo anno 472,00 D.L. 31/01/2005 n.7 – Disposizioni urgenti per università, ricerca, beni culturali, grandi opere… tredicesimo anno 539,00 quattordicesimo anno 607,00 quindicesimo anno e successivi 741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):

a) per la domanda 539,00

b) per la concessione 1.820,00

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto 81,00 9-bis

1. Privativa per nuove varietà vegetali:

a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) 236,00

b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1 101,00 2 135,00 3 168,00 4 202,00 5 236,00 6 270,00 7 303,00 8 337,00 9 371,00 10 404,00 11 438,00 12 472,00 13 505,00 14 539,00 15 573,00 16 607,00 17 640,00 18 674,00 19 708,00 20 741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:

a) per la domanda 539,00

b) per la concessione 1.820,00

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: per ogni privativa 81,00 per la lettera di incarico 34,00

4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.

10.1. Brevetto per modelli di utilità:

a) per domanda di brevetto 34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione 674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:

1) rata per il primo quinquennio 337,00

2) rata per il secondo quinquennio 674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria 337,00

e) per la concessione della 1.348,00 2. Brevetto per modelli licenza e disegni ornamentali: 1.348,00

2. Brevetto per modelli licenza e disegni ornamentali:

a) per la domanda di brevetto se la tassa è pagata in una unica soluzione 34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a) rata per il primo quinquennio 337,00

b) rata per il secondo quinquennio 404,00

c) rata per il terzo quinquennio 674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, 1.348,00 D.L. 31/01/2005 n.7 – Disposizioni urgenti per università, ricerca, beni culturali, grandi opere… n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

1) rata per il primo quinquennio 404,00

2) rata per il secondo quinquennio 674,00

3) rata per il terzo quinquennio 1.011,00

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 101,00

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a) per la lettera d'incarico 34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) 81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 81,00 11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):

a) per la domanda di primo deposito 34,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:

1) riguardante generi di una sola classe 67,00

2) per ogni classe in più 34,00

2. Registrazione per marchi collettivi:

a) per la domanda di primo deposito 135,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi 202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione 135,00

4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:

a) per lettera di incarico 34,00

b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) 34,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento 81,00 12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n.

70):

a) per la domanda 1.011,00

b) per la registrazione 809,00

c) per la trascrizione di atto di | trasferimento o di costituzione di| diritti di garanzia 81,00 13 1. Certificati complementari di| protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:

a) per la domanda: 404,00

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato 1.011,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia 67,00 14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonchè di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione 81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

a) per ogni disco o apparecchio analogo 81,00

b) per ogni progetto 34,00

TITOLO VI - radio e televisione 17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla D.L. 31/01/2005 n.7 – Disposizioni urgenti per università, ricerca, beni culturali, grandi opere… ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decretolegge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362;

 

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